rivendita di prima casa e riacquisto
di altra a titolo di donazione
04.11.2001
c.m. 26.01. 2001,
n. 6/E
È
stato chiesto di conoscere se si verifica la decadenza dalla agevolazione
"prima casa" nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato venga venduto
prima del compimento del quinquennio ed entro un anno dalla vendita il
contribuente acquisti un altro immobile a titolo di donazione.
La
nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico
dell'imposta di registro, al comma 4 dispone la decadenza dalle agevolazioni
prima casa nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato con i benefici sia
trasferito prima del decorso di cinque anni dalla data del suo acquisto.
Dispone,
inoltre, che non si verifica decadenza nel caso in cui il contribuente, entro
un anno dall'alienazione dell'immobile, proceda all'acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale.
Al
riguardo si ritiene che il mancato riacquisto a titolo oneroso dell'immobile da
parte del contribuente configura l'ipotesi di decadenza dalla agevolazione
prevista dal richiamato comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, in quanto, ai fini della
disposizione sopra richiamata, la causa di esclusione dalla decadenza trova
giustificazione nell'investimento necessario per acquistare un nuovo immobile
prima casa da adibire a propria abitazione principale.
A tale
conclusione si perviene dalla interpretazione logico-sistematica della norma in
quanto il legislatore quando ha inteso riferirsi ai trasferimenti a titolo
gratuito lo ha fatto espressamente. Al riguardo si rileva che nello stesso
comma della nota, con riferimento al trasferimento posto in essere entro il
quinquennio è previsto: "In caso di (...) trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito (...)".